Dal dispositivo anti-abbandono al tipo di seggiolino:

tutto quello che serve per una vacanza in regola.

Bimbi a bordo, si parte! Arriva l’estate, finiscono le scuole e ritorna il tempo delle vacanze. Anche per le famiglie che nelle prossime settimane, per interrompere lo stress del lavoro e delle limitazioni imposte dalla pandemia, si concederanno un periodo di meritato riposo al mare o in montagna. E una parte di loro, quelle con bambini di età non superiore ai dodici anni, dovranno assicurarsi di essere in regola con i seggiolini per il trasporto dei loro figli.

A cominciare dalla presenza su di essi del dispositivo anti-abbandono. Una misura obbligatoria dal 7 novembre 2019, quando sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge n. 117, approvata dal Parlamento dopo un iter non certo in discesa e più comunemente conosciuta come “legge Salva Bebè”. In base a essa i seggiolini adibiti al trasporto di minori di età pari o inferiore ai quattro anni devono essere dotati di un dispositivo sonoro, pronto a entrare in azione e richiamare l’attenzione del genitore qualora abbia dimenticato la sua creatura all’interno dell’abitacolo.

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Questo provvedimento si è reso necessario a fronte del sempre più crescente numero di episodi di questo tipo, alcuni dei quali purtroppo sfociati in tragedia. Soltanto nel 2019 ci furono ben nove casi in tutta Italia, in pratica tre ogni quattro mesi. Per chi sarà sorpreso non essere a norma, previste pesanti sanzioni. Sul piano economico da 81 a 326 euro di multa, mentre su quello disciplinare si decurteranno cinque punti dalla patente, che potrà essere ritirata da un minimo di quindici a un massimo di sessanta giorni qualora l’infrazione venga commessa più volte nell’arco di un biennio.

Questa novità rappresenta l’ultimo miglioramento relativo al trasporto dei bambini in auto.  Un tema già regolamentato a dovere dall’articolo 172 del Codice della Strada, che fissa a dodici anni il limite d’età per l’uso obbligatorio del seggiolino in auto. A questo parametro si aggiunge quello dell’altezza, che deve essere uguale o inferiore ai 150 centimetri. Qualora quest’ultima sia superata prima del fattore anagrafico, sarà più che sufficiente che il minore in questione allacci le cinture di sicurezza per viaggiare. In alternativa, se non dovesse aver superato la soglia dell’altezza dopo l’età massima, si consiglia l’inserimento di un rialzo sul sedile.

Viene quindi ora da chiedersi se dalla culla alla pre-adolescenza sia più che sufficiente un solo modello di seggiolino per trasportare un bambino. La risposta è negativa. Assecondando quanto già suggerito dalla logica, una normativa europea, la UNECE R44/04, ha stabilito cinque gruppi di seggiolini. Discriminante per differenziarne la tipologia, il peso del piccolo.

Si comincia col “Gruppo 0”, le cosiddette navicelle, adibite a neonati fino ai 10 kg, da adagiare parallelamente al sedile posteriore, dunque trasversalmente rispetto al senso di marcia. In senso contrario a quello di guida devono invece essere sistemati gli ovetti, vale a dire i seggiolini del “Gruppo 0+”, appartenenti a bambini che non superano i 13 kg.

Il “Gruppo 1” è l’ultimo che obbliga il posizionamento del seggiolino sul sedile posteriore della vettura. Adibito a bambini tra i 9 e i 18 kg, potrà essere fissato anche nel senso di marcia. Il “Gruppo 2” – peso compreso tra i 15 e i 25 kg – e il “Gruppo 3” – tra i 22 e i 36 kg – potranno invece essere messi anche sul sedile anteriore, accanto a quello del guidatore, a condizione però di disattivare l’air-bag. Ma per queste categorie non si deve più parlare di seggiolino, bensì di sedute o di rialzi.

Queste due ultime tipologie sono state al centro di una nuova normativa europea in materia: la R129. Che ha stabilito come le ritenute per il trasporto dei bambini con altezza fino ai 125 centimetri debbano essere dotate di uno schienale. Questa legge ha anche predisposto che, oltre al sistema classico con le cinture di sicurezza, i seggiolini potranno beneficiare del sistema “Isofix”. Così da essere ancorati, tramite un sistema di connettori rigidi, direttamente al telaio della vettura. Ne sono omologate tutte le auto prodotte dopo il 2006, anche se ciò non esclude il precedente metodo di sistemazione, cosicché da lasciare massima libertà di scelta al conducente.

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Ma come capire se un seggiolino sia o meno a norma? Al momento della scelta occorrerà sempre verificare la presenza sul modello dell’etichetta arancione ECE R44, che ne riepiloga i requisiti in linea con le direttive europee. Le omologazioni possono essere di tre tipi. Universal, ovvero per quegli esemplari che vanno bene per ogni tipo di auto. Semi-universal, cioè seggiolini che prevedono altri tipi di aggancio rispetto ai tradizionali sopramenzionati e che richiedono specifici collaudi. Infine, i casi specifici per ogni tipo di veicolo, che prevedono come il seggiolino, dopo adeguato crash-test, sia adatto esclusivamente alla vettura sulla quale verrà montato. La presenza del dispositivo anti-abbandono sarà invece garantita un certificato di conformità rilasciato dal produttore.

A ciascun adulto è quindi richiesto il massimo scrupolo nei confronti di queste disposizioni. Innanzitutto per non mettere a repentaglio la sicurezza dei suoi baby-passeggeri. E in secondo luogo perché un’eventuale disobbedienza può causare sanzioni analoghe a quelle della “legge Salva Bebè“.